Le Procedure di assunzione
Lavoro Stagionale
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Le Procedure di assunzione
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All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori :
 
1) dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso
2) le comunicazioni previste dal decreto legislativo 152/97 sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di 
lavoro (luogo di lavoro; data di inizio del rapporto di lavoro; durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di 
rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; durata del periodo di prova se previsto; inquadramento, 
livello e qualifica attribuiti al lavoratore), oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; importo 
iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento; durata delle 
ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore ; orario di lavoro; termini del preavviso in caso di recesso, inizio e durata 
del rapporto di lavoro. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per 
quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza 
professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui 
ambito territoriale è  ubicata la sede di lavoro, le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:     
 
a) proroga del termine inizialmente fissato; 
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; 
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;      
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;      
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. 

Le comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni 
regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per 
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. 
In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro auto nomo in forma coordinata  e continua-
tiva, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le Pubbliche 
Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale 
è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione 
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del 
trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno 
festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, quest'ultima comunicazione deve essere effettua-
ta entro il primo giorno utile successivo. (d.lgs 297/02.)