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All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori : 1) dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso 2) le comunicazioni previste dal decreto legislativo 152/97 sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (luogo di lavoro; data di inizio del rapporto di lavoro; durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; durata del periodo di prova se previsto; inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore), oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento; durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore ; orario di lavoro; termini del preavviso in caso di recesso, inizio e durata del rapporto di lavoro. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. Le comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro auto nomo in forma coordinata e continua- tiva, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presi- dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, quest'ultima comunicazione deve essere effettua- ta entro il primo giorno utile successivo. (d.lgs 297/02.)